Mediazione e conciliazione
Il nostro studio è in grado di offrire l’assistenza anche nei processi extragiudiziali, in particolare il reclamo, la notifica prima del recupero dei crediti, la lettera di diffida ecc.
Mediazione
La mediazione rappresenta un’attività di soluzione bonaria della controversia, nell’ambito del quale le parti in conflitto con l’aiuto del mediatore, come il terzo imparziale, cercano di superare la controversia La mediazione si è dimostrata come una soluzione sostenibile e stabile. . Il mediatore, persona fisica invitata di condurre la procedura di mediazione, è d’aiuto alle parti nella controversia soprattutto nel diritto civile e commerciale (c.d. mediazione facoltativa ovvero a scelta delle parti). Vi è anche la mediazione obbligatoria nel diritto penale davanti alla corte di prime e secondo grado ai sensi della Legge di composizione alternativa delle controversie (ZARSS). È importante al proposito che le parti in lite s’impegnino prima di tutto ai fini di trovare una soluzione favorevole della controversia, e non a vincere ed offendere e avvilire l’altro. Il vantaggio della mediazione, oltre ad imporre una soluzione sostenibile e stabile, sta nella possibilità di risolvere le controversie del diritto civile, commerciale, famigliare, del lavoro(ad es. l’affidamento dei figli nel processo del divorzio dopo il divorzio, il pagamento degli alimenti, , come dividere la comunione patrimoniale, chi resterà nell’abitazione di famiglia e simili) presso mediatore. Finito il procedimento di mediazione, l’accordo comune viene messo per iscritto, tale forma garantisce la sua esecutività dinanzi tribunale.
Altri professionisti (avvocati, periti estimatori, consulenti tecnici) vengono inclusi nel procedimento di mediazione solo quando necessario e su accordo di tutte le parti. Ogni parte può in qualunque tempo rivolgersi ad un esperto adeguato, purché utile alla sua migliore informazione. Prima dell’apertura della procedura di mediazione risulta, quando necessario, opportuno ricorrere a qualche trattamento preliminare (ad es. in caso di forte infermità emotiva – consulenza psicologica), in tal caso il mediatore rinvia le parti al apposito professionista dove prendono le cure necessarie, altri aspetti della controversia rimangono nella sede della procedura di mediazione.
Il mediatore ha il compito di instaurare condizioni favorevoli, in cui le parti in lite saranno disposte a parlare francamente della loro posizione e dei loro interessi cercando di farli valere in modo equo (con riguardo a tutti gli interessi). Il mediatore deve far sì che ogni parte riconosca la propria situazione e quella dell’altro, impegnandosi in base a tale riconoscimento per trovare un’equa soluzione della controversia. Il mediatore deve gestire il processo e prevenire che vengano lesi i diritti delle parti in processo.
Transazione
Con la transazione (che è un contratto) le parti facendosi reciproche concessioni pervengono ad una risoluzione soddisfacente del rapporto controverso. Vi è fondamentale il carattere controverso del rapporto ovvero della definizione dei diritti tra le parti. La procedura di transazione si può concludere in un atto notarile, per iscritto o con conciliazione giudiziale.
Arbitrato
L’arbitrato è un metodo alternativo della risoluzione delle controversie civili e commerciali, senza ricorrere ad un procedimento giudiziario svolto per mezzo di arbitri di solito esperti nelle proprie aree. Il diritto arbitrale definisce le norme del procedimento e la scelta della normativa da applicare in sede della decisione. Le norme inerenti al procedimento rivestono una particolare rilevanza nell’ambito di diritto arbitrale, non essendo vincolato l’arbitrato, a parte all’ordinamento processuale pubblico, alla vigente legislazione in materia di procedimento giudiziario.
Il procedimento arbitrale si può svolgere con maggiore flessibilità, sono le parti che hanno completa libertà di determinare il contenuto e la procedura arbitrale, che in questo modo possono adeguarlo alle eventuali specificità della singola controversia. Di norma gli arbitri (ad hoc) non sono giuristi, perciò di solito conviene (lo è stato dimostrato anche dalla giurisprudenza, presso la Corte permanente di arbitrato ne è comunque responsabile il segretario generale, oltre ad un eventuale componente dell’arbitrato con conoscenze giuridiche rilevanti) nominare almeno un esperto in giurisprudenza per la determinata area, facilitando così in modo significativo il lavoro dell’arbitrato, in particolare nel senso di mancanze processuali e successive impugnazioni del lodo arbitrale, che è un giudizio privato.
Il lodo arbitrale viene di regola equiparato al provvedimento giudiziale, vale a dire che è definitivo (in arbitrato raramente si ha il secondo grado di giudizio, in particolare per motivi di velocità del procedimento e delle sue norme preliminarmente stabilite tra le parti – trattasi di rapporto di fiducia tra le parti) ed esecutivo (fanno comunque eccezione i c.d. lodi stranieri).
Vedi anche:
Diritto d’autore
Diritto tributario
Diritto delle successioni
Diritto del lavoro
Diritto di famiglia
Diritto societario
Diritto fallimentare
Procedura esecutiva
Gare d’appalto
Diritto penale
Mediazione et al.
Volontaria giurisdizione
Responsabilità civile
Diritto di proprietà
Diritto amministrativo
Proprietà industriale
Diritti delgli stranieri
Contrattualistica
Equo risarcimento
Violazioni
Diritti sociali
Status delle NGO
Diritto commerciale